L'Intervento
 
Ancora irrisolto il nodo previdenziale
Ma il problema si può risolvere al pari di quanto fatto per le associazioni professionali
Paolo Saltarelli,Presidente CNRC
 

Una delle novità introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di Stabilità per il 2012) ha riguardato l’abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione solo nella forma classica dello studio associato. Il comma 3 dell’art. 10 della legge n. 183 ha abolito il divieto di adottare la forma societaria, consentendo ai professionisti regolarmente iscritti agli Ordini di esercitare l’attività professionale secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Da gennaio 2012, quindi, si possono costituire società tra professionisti.
La legge di Stabilità ha lasciato comunque inalterata la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche come studi associati, dando la possibilità di poter scegliere la forma organizzativa più opportuna. Recentemente è stato pubblicato un Regolamento in materia di società tra professionisti dal quale ci si aspettava, oltre alla regolamentazione ivi prevista, anche una disciplina idonea a chiarire i dubbi circa l’aspetto previdenziale. Cassa ragionieri, Cassa dottori commercialisti e Cassa consulenti del lavoro hanno fatto pervenire le proprie proposte per disciplinare, nell’ambito della normativa di cui alla legge n. 183, l’aspetto previdenziale.
Tali indicazioni, ad oggi, non sono state recepite e la normativa presenta una lacuna per ciò che concerne la disciplina previdenziale della materia. Le proposte delle tre Casse erano tese, ovviamente, alla disciplina dell’aspetto che più le riguarda e cioè quello previdenziale. Volevano definire la natura del reddito prodotto e, conseguentemente, il flusso contributivo. Il Legislatore non ha recepito le indicazioni e, quindi, le Casse sono costrette a formulare delle ipotesi. Al riguardo viene in aiuto sicuramente la norma inserita nel disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri secondo la quale le società tra professionisti producono un reddito di lavoro autonomo, anche se sono organizzate quali società di capitali. Viene fatta prevalere, possiamo aggiungere un “finalmente”, l’attività sulla forma della società.
Detto ciò, quindi, riteniamo non ci siano obiezioni alla posizione presa dalle Casse interessate nel ritenere che la contribuzione, sia soggettiva sia integrativa, debba essere ad esse versata. In attesa che tale disposizione diventi legge, abbiamo attinto dalla normativa esistente per trovare un sostegno a quella che sembra una ovvietà e cioè che la contribuzione dei professionisti iscritti in Albi debba essere veicolata verso le rispettive Casse di appartenenza.
Con la risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 (con riferimento alle società professionali tra avvocati) l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i redditi prodotti dalle società professionali sono redditi di lavoro autonomo e non d’impresa. Qualche dubbio (precedente l’emananda norma) ci era venuto per le StP costituite con la forma della società di capitali, non foss’altro perché fino ad ora non sono esistite StP di tale natura. Per questo caso, l’ipotesi che più si avvicinava era la fattispecie presa in esame dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 56 del 4 maggio 2003, con riferimento alle società di ingegneria anche se tale risoluzione non avrebbe potuto essere decisiva per risolvere la questione della natura del reddito delle StP costituite in forma di società di capitali. Semmai, per risolvere tale questione, sarebbe stato necessario attenersi alle disposizioni di cui all’art. 10 della legge n. 183, per concludere che attraverso le StP (in qualunque forma siano costituite) non è ammissibile lo svolgimento di attività diverse da quelle professionali regolamentate (fatta eccezione per le prestazioni tecniche riservate a non professionisti). Al di là delle problematiche connesse ai limiti di tali prestazioni tecniche, non sembrava esserci spazio per prestazioni extra professionali che conferivano natura di impresa alle StP. Anche il reddito, quindi, prodotto dalle StP non dovrebbe avere la natura di reddito d’impresa, nonostante la forma di società di capitali eventualmente assunta dalla StP.
Ciò che rileva, quindi, ai fini previdenziali, è che la quota di utili attribuita al socio professionista di StP è, “per legge”, frutto dello svolgimento di un’attività professionale e, come tale, costituisce presupposto per l’applicazione sia del contributo soggettivo che di quello integrativo. Detto ciò, vorrei cogliere l’occasione per sottoporre una riflessione di “politica previdenziale” circa la base imponibile per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei soci professionisti di StP di capitali. Si tratta di decidere se sottoporre a contribuzione l’intera quota di partecipazione agli utili attribuita al professionista a prescindere dalla loro distribuzione, ovvero se sottoporre a prelievo contributivo la sola parte distribuita.
Nelle nostre riflessioni abbiamo considerato la circolare dell’Inps n. 215 del 9 ottobre 1998 in materia di contribuzione alla gestione commercianti del socio d’opera di società a responsabilità limitata.
Nella circolare l’Inps afferma che “la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci d’opera di Srl è costituita dalla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione societaria agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi”.
Un altro aspetto analizzato è quello della StP in cui operano soci professionisti iscritti in albi diversi. Al di là della questione dell’individuazione dell’albo al quale la StP dovrebbe iscriversi, si potrebbe porre il problema di individuare la quota di volume di affari da imputare ai singoli professionisti iscritti in diversi albi. Il problema però, ritengo, si può risolvere pacificamente al pari di quanto fatto per le associazioni professionali.    

Condividi su:      

N. 7 - Luglio 2013
 
Editoriale
Dopo anni di attesa, con la legge 183/2011 e il successivo decreto...
 
 
People
Per l’ex presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti,...
 
 
L'Intervento
Valutarne attentamente l’operato sul merito affinché non minino...
 
 
Occorre salvaguardare la personalizzazione del rapporto a tutela...
 
 
Dopo anni di attesa anche il nostro ordinamento vanta un modello...
 
 
Di recente è stato presentato un testo tendente ad assimilare...
 
 
Ma il problema si può risolvere al pari di quanto fatto per...
 
Pagine < 1 > di 1
Articoli per pagina
© Copyright 2010  CNDCEC  - Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma - CF e P.Iva 09758941000 Tutti i diritti riservati Note legali  - Privacy
info@commercialisti.it  | consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it  | credits