Nel corso degli ultimi due anni la materia del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore a partire dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (con il quale sono stati fissati i principi ai quali le professioni regolamentate devono conformarsi ed individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa con cui attuare la riforma), passando per il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (che ha fissato in diciotto mesi la durata massima del tirocinio), per arrivare, infine, al d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (che ha attuato le riforme delineate dal decreto legge 138/2011). Alcuni aspetti contenuti nella riforma erano già presenti nella normativa riguardante il tirocinio di dottore commercialista ed esperto contabile, tra questi la possibilità di svolgere all’estero un periodo di tirocinio per un massimo di sei mesi (dal d.P.R. 137 allargata anche ad enti e professionisti di Paesi extra EU), come pure la possibilità di svolgere il tirocinio in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea di secondo livello. La novità più rilevante è stata sicuramente la previsione di una durata massima del tirocinio pari a diciotto mesi, con possibilità di anticipare i primi sei durante il corso di studi per il conseguimento della laurea necessaria in presenza di apposita convenzione tra i Consigli nazionali, il Ministero dell’Università ed il Ministero vigilante. E’ stato inoltre previsto, con un intervento che suscita più di qualche perplessità in quanto - non essendo richiesto dal decreto legge 138/2011 - sembra travalicare l’ambito di azione affidato al regolamento di attuazione, che il tirocinio perde efficacia trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di Stato. Tale norma, a differenza di quella sulla durata massima, si applica ai tirocini iniziati dal giorno successivo all’entrata in vigore del d.P.R.137/2012, vale a dire dal 16 agosto 2012. I tirocini iniziati in data antecedente non sono soggetti a scadenza. La norma sulla durata del tirocinio ha inciso anche sull’Ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile che prevedeva un tirocinio della durata di tre anni. Chiarito da parte del Ministero della Giustizia che la norma si doveva applicare anche ai tirocini in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n.1/2012 (vale a dire ai tirocini in corso alla data del 24 gennaio 2012), numerosi problemi sono sorti in relazione al fatto che il d.lgs. 139/2005, unico caso nel panorama delle professioni regolamentate, già a partire dal 2008 prevede la possibilità di svolgere il tirocinio contestuale agli studi per il conseguimento della laurea necessaria per poter sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione dottori commercialisti dell’albo (articolo 43, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). Ad ottobre 2010 è stata poi siglata, come noto, la convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e MIUR che ha ricevuto attuazione nei vari ambiti locali. Il Consiglio Nazionale - preso atto del mancato inserimento nel d.P.R. 137/2012 di una norma di carattere transitorio che disciplinasse e chiarisse il passaggio dal “vecchio” tirocinio contestuale agli studi (36 mesi complessivi con possibilità di anticiparne 24 nel corso dei soli studi per conseguire la laurea specialistica o magistrale per coloro che svolgono il tirocinio da dottore commercialista) al “nuovo” regime delineato dal decreto legge 1/2012 e poi dal d.P.R. citato (18 mesi di cui 6 da poter anticipare non solo nel corso degli studi specialistici o magistrali, ma anche nel corso degli studi per conseguire la laurea di primo livello per coloro che svolgono il tirocinio da esperto contabile) e raccogliendo le numerose richieste di chiarimenti giunte da parte degli Ordini locali che lamentavano la grande incertezza che la nuova normativa aveva generato riguardo alla sorte delle convenzioni esistenti con i vari atenei - ha posto la questione all’attenzione del Ministero dell’Università durante i primi incontri per la stipula della nuova convenzione quadro, che si sono svolti a partire dal mese di giugno scorso. Frutto degli incontri è la recente nota emanata dal MIUR ed inviata dal CNDCEC agli Ordini con informativa n. 7 del 3 settembre 2013 (ndr: i testi della normativa e della nota sono pubblicati nelle pagine seguenti) con la quale è stato chiarito che le “vecchie” convenzioni tra Ordini ed Università (quelle stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle “nuove” (vale a dire quelle che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal d.P.R. 137/2012) e, comunque, non oltre l’anno accademico 2014-2015. Resta ferma la necessità che un anno di tirocinio venga compiuto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per cui a coloro che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012 ed hanno compiuto più di un semestre di pratica potranno essere riconosciuti solo sei mesi ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo. La conclusione del MIUR attua quanto auspicato da sempre dal Consiglio Nazionale. Una diversa conclusione avrebbe rappresentato per la professione di dottore commercialista un passo indietro rispetto al passato con grave danno dei tirocinanti i quali, fino alla stipula della nuova convenzione, si sarebbero visti preclusa la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio contestualmente al biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Altre importanti tappe dell’attuazione del d.P.R. 137/2012 saranno l’emanazione del regolamento per lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza, per un periodo massimo di sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini o da associazioni di iscritti agli Albi o altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale e la stipula della convenzione con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso Pubbliche amministrazioni all’esito del corso di laurea