L'Intervento
 
Violazione dell’articolo 49 del d.lgs. 231/07: un caso concreto
Occorre porre più attenzione ai processi di accumulo delle somme trasferite, piuttosto che limitarsi alle reprimende sulla violazione del limite del contante
Raffaele D'Arienzo, Odcec di Salerno
 

È legittimo il comportamento di un padre che, a fronte di risparmi consistenti in contanti custoditi nella propria dimora, procede a dividerli nei confronti dei propri figli, i quali decidono di versarli sui conti correnti personali? Può ritenersi corretta la reprimenda della Guardia di Finanza sulle violazioni dell’uso del contante ex art.49 del d.lgs. 231/07, imputando il mancato rispetto dell’osservanza della normativa in tema di limitazione dell’uso del contante, ed in generale, della normativa antiriciclaggio? Dall’analisi di quanto esposto, in relazione ad un particolare caso che attiene all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e rapporti familiari, conseguono riflessioni sulle prassi operative della vita quotidiana.
Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nel disciplinare in materia di antiriciclaggio, con l’art. 49 delinea le disposizioni in materia di utilizzo del contante: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”. Nel caso in oggetto il nucleo di polizia tributaria, nel corso di approfondimenti inerenti ad una operazione sospetta, scaturente dal versamento in banca di una consistente somma liquida, contesta la violazione dell’uso del contante ex art.49 del d.lgs. 231/07 imputando il mancato rispetto dell’osservanza della normativa in tema di limitazione dell’uso del contante. In particolare, secondo la ricostruzione che si evince dal relativo PVC, risultano versati per contanti sui conti correnti personali intestati ai figli, maggiorenni, due somme di elevato importo, frutto di risparmi e regalie accumulati negli anni e custoditi presso la dimora del padre, che risulta essere anche la residenza dei figli. Le dichiarazioni rese dalle parti interessate, a parere della GdF, comprovano il perfezionarsi di un trasferimento di denaro contante oltre soglia, tra il padre, custode della somma, e i due figli, non aventi la disponibilità della stessa, nel momento in cui i citati figli entrano in possesso delle banconote, prima di recarsi in banca per il relativo versamento nei propri conti correnti. Di conseguenza, a fronte del quadro dei comportamenti descritti e l’imputazione del mancato rispetto dell’osservanza della normativa in tema di limitazione dell’uso del contante, si irroga la sanzione ex art. 58, co. 1, del d.lgs. 231/07. Ciò posto, vengono eccepite dalle parti le seguenti argomentazioni di merito e di diritto, a ragione della propria condotta, sintetizzate di seguito. Preliminarmente, si rileva che la ricostruzione effettuata dal nucleo di polizia tributaria, in riferimento agli obblighi previsti in tema di antiriciclaggio e violazione del trasferimento dei contanti, non trova puntuale ed effettivo riscontro nella realtà fattuale della situazione descritta. La parola “custodire” è un termine antico e non molto usato nella lingua italiana moderna: è ovvio che nelle dichiarazioni rese dal contribuente e dai figli, essendo stato loro chiesto dai verbalizzanti “chi custodiva “e “chi amministrava le somme”, gli stessi avessero utilizzato la medesima terminologia nel formulare le proprie risposte, utilizzando impropriamente i termini “custodito” ed ”amministrato”: in sostanza il contribuente ed i suoi figli volevano solo dichiarare che le somme erano “ detenute” in casa. Allo stesso modo, quando il contribuente padre dichiarava che la somma in argomento non era nella “disponibilità” dei figli, intendeva che essi avevano solo deciso di utilizzare quella somma per realizzare il desiderio di costruirsi una casa e non per altri fini. A tal fine, occorre chiarire che il menzionato art. 49 del d.lgs. 231/07 impedisce l’utilizzo di contante oltre limite, quando il trasferimento dello stesso avvenga direttamente tra soggetti privati, senza l’ausilio di intermediari finanziari. Ne consegue che, ove un soggetto provveda a versare su un conto corrente bancario una qualsiasi cifra in contanti, nella sua disponibilità e senza un preventivo trasferimento da privati, non può configurarsi alcuna violazione della norma citata e, dunque, nessuna sanzione può essere applicata. Pur nell’apparente criticità del caso prospettato, il Ministero si era già espresso su un caso similare nel 2012. In particolare, nell’ipotesi esaminata dal MEF, un padre aveva trasferito somme in contanti sopra soglia a favore del figlio per il sostenimento, da parte di quest’ultimo, delle spese relative a un viaggio di istruzione. A parere del MEF il comportamento descritto è in violazione della norma ex art. 49 d.lgs. 231/07, ritenendosi che anche il passaggio di denaro all’interno della famiglia costituisca un trasferimento tra soggetti diversi. Come chiarito dal comitato antiriciclaggio, tale condizione non si realizza, invece, solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovano in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli. In merito a tale impostazione, non si possono che esprimere forti perplessità circa le pesanti conseguenze sanzionatorie ricondotte a presunti comportamenti posti in essere in violazione dell’art. 49 nel contesto familiare, operando per di più ingiustificate differenziazioni in tale ambito a seconda che il trasferimento avvenga tra coniugi ovvero nei confronti dei figli. Con riferimento a quanto esposto, in particolare, mentre la Gdf focalizza la sua reprimenda sulle violazioni dei limiti del contante, sarebbe probabilmente opportuno porre maggiore attenzione ai processi di accumulo delle somme trasferite, al fine di verificare l’esistenza di eventuali operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. 

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N. 5 - Maggio 2014
 
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