L'Intervento
 
Per i professionisti un nuovo modello organizzativo
Dopo anni di attesa anche il nostro ordinamento vanta un modello societario ad hoc per i professionisti, peccato però che tale specificità non è giunta al livello che tutte le Professioni avevano condiviso
Marcello Danisi, Presidente Odcec di Bari
 

Se Francia, Spagna e Regno Unito hanno da tempo introdotto figure societarie progettate specificamente per consentire l’associazione tra professionisti (pur fra molte differenze, soprattutto in materia di multidisciplinarietà), e la Germania consente da qualche decennio la pratica interprofessionale, in Italia solo di recente, con la legge di Stabilità 2012, il nostro legislatore ha espressamente consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dal Codice Civile, introducendo di fatto un nuovo modello organizzativo: la c.d. società tra professionisti.
L’intervento del legislatore nazionale si inserisce in un periodo di congiuntura negativo vissuto con particolare fermento dalle libere professioni, che in modo sempre più pressante sono alla ricerca di nuovi strumenti per fronteggiare la crisi e rilanciare la competitività.
In questo contesto le società tra professionisti potrebbero costituire una nuova sfida, una nuova modalità di esercitare la professione per dare risposte adeguate ad un mercato sempre più attento ed esigente ed un’importante opportunità per i giovani e o per quelle realtà che hanno finalità di internazionalizzazione o che intendono fornire servizi multidiscplianri. Ma sono ancora tanti i dubbi e le incertezze che affliggono la normativa. Sebbene, infatti, la legge n. 183/2011 , istitutiva della società tra professionisti, rinvii ad una norma secondaria la regolamentazione degli aspetti di dettaglio della disciplina e per quanto in essa non espressamente regolato, il regolamento attuativo, individuato nel d.m. 34/2013, presenta delle lacune normative che sollevano perplessità di ordine pratico circa l’applicabilità di tale nuovo modello organizzativo. Ne è segnale eloquente il fatto che, sebbene formalmente in vigore dallo scorso 22 aprile l’Ordine di Bari non ha ad oggi ricevuto nessuna richiesta di iscrizione di siffatte società nella sezione speciale dell’ Albo ed in altri Ordini d’Italia, le richieste sono pochissime e o inesistenti.
Le criticità maggiori si rinvengono in relazione innanzitutto all’inquadramento tributario del reddito prodotto dalla Stp, dalla quale discendono alcune incertezze anche di natura previdenziale. Un altro aspetto da non trascurare riguarda il tema della responsabilità civile dei soci: mentre nelle associazioni professionali questi rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi, nelle STP la forma della società di capitali può essere limitata. Fermo restando in ogni caso l’obbligo di legge, che vale per tutti i professionisti, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni causati.
Ulteriori criticità si pongono anche e soprattutto con riferimento alla questione della titolarità dei rapporti con la clientela (e alla conseguente legittimazione attiva); l’unica norma che pare possa regolare, anche se marginalmente, l’aspetto dei rapporti con la clientela è l’art. 4 del citato Decreto attuativo, che disciplina gli obblighi informativi nei confronti dei clienti.
Tuttavia, tale disposizione non aiuta a risolvere la questione principale, ossia se la titolarità dei rapporti con il cliente sia da considerarsi in capo alla società o del singolo professionista, e a chi spetta la legittimazione attiva per quanto concerne la titolarità del relativo credito.
Il vero elemento di novità, comunque, è l’apporto di capitale e la conseguente distorsione del mercato che crea condizioni di squilibrio nella competizione tra professionista e società tra professionista. Insomma, dopo anni di attesa, la soddisfazione di aver contribuito come categoria professionale a promuovere la nascita delle società tra professionisti, che nel nostro ordinamento giuridico non esistevano, convive comunque con il rammarico che tale specificità non è giunta al livello che tutte le Professioni avevano condiviso. 

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N. 7 - Luglio 2013
 
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