L'Intervento
 
Il nuovo sistema disciplinare degli Ordini professionali
Al via un altro tassello della riforma delle professioni con il quale è stata prevista la scissione delle due funzioni, amministrativa e disciplinare...
Angelica Barreca, Ufficio legale del CNDCEC
 

Le nuove regole del sistema disciplinare degli Ordini professionali sono contenute nell’art. 8 del d.P.R. 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina territoriale anche soggetti “terzi” non iscritti all’Albo. Il suddetto decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) e l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di componenti pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede i Consigli, che li sceglie tra i nominativi indicati nell’elenco predisposto e proposto dall’Ordine locale. Il suddetto elenco deve prevedere un numero di nominativi pari al doppio dei consiglieri da nominare. I criteri in base ai quali i Consigli territoriali avanzano la proposta e quelli sulla base dei quali il Presidente del Tribunale effettua la scelta devono essere individuati con regolamento adottato dai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo parere vincolante del ministro vigilante. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti i Collegi di disciplina sono composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo o dal componente con maggiore anzianità anagrafica qualora vi siano componenti non iscritti. Fin qui le novità per i Consigli dell’Ordine o Collegi territoriali contenute nell’art. 8 del d.P.R. 137/2012. In attuazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 8 del decreto citato - che affida ai Consigli Nazionali l’attività di redazione dei regolamenti attuativi - il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta dell’8 novembre 2012, ha approvato il testo del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne ha disposto la trasmissione al Ministero della Giustizia avvenuta con nota del 14 novembre 2012. Il suddetto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Il regolamento prevede che i Consigli di disciplina territoriali siano composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti. Il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dal suo insediamento, deve predisporre l’elenco da inviare al Presidente del Tribunale, contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina. Gli iscritti all’Ordine che intendano far parte del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’invito dell’Ordine, allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae e le dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 8 del Regolamento. Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il numero delle candidature pervenute risulti insufficiente il Consiglio dell’Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell’Ordine può inserire nell’elenco da inviare al Presidente del tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all’Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione. Il Presidente del Tribunale comunica la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina al Consiglio dell’Ordine che deve darne comunicazione scritta ai nominati ed a tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul sito Internet dello stesso Ordine. Il Presidente dell’Ordine fissa altresì la data di insediamento del Consiglio di disciplina entro quindici giorni dalla comunicazione delle nomine. In seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre componenti, è prevista l’istituzione di Collegi di disciplina formati da minimo tre consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio di disciplina in carica; il collegio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica che assume la funzione di coordinatore. In sede di prima applicazione della presente normativa, l’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini in carica deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È stato inoltre previsto un regime transitorio per cui è stabilito che, fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in conformità alle disposizioni vigenti. Inoltre all’art. 7 (commi 2 e 3) del Regolamento è stato precisato che la funzione disciplinare spetta ai Consigli degli Ordini territoriali non solo fino all’insediamento dei Consigli di Disciplina, ma anche per le situazioni pendenti alla data del suddetto insediamento. È stato altresì chiarito che la pendenza del procedimento disciplinare deve essere valutata sulla base della data di apertura dello stesso procedimento. Successivamente all’entrata in vigore del sopracitato Regolamento, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la nota informativa n. 5 del 12 giugno 2013, ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli adempimenti per la composizione dei Consigli di disciplina, rinviando le indicazioni sul funzionamento dei Consigli e dei Collegi di disciplina ad un documento successivo. In particolare, è stato chiarito che il Consiglio di disciplina può avere o la stessa composizione numerica del Consiglio territoriale o un numero inferiore, che sia comunque in grado di garantire il corretto svolgimento della funzione disciplinare. Al fine della determinazione del numero dei membri del Consiglio di disciplina non rileva la composizione della commissione disciplinare laddove precedentemente istituita presso il Consiglio dell’Ordine. In ogni caso i componenti del Consiglio di disciplina non possono superare il numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di disciplina deve essere composto da membri iscritti nell’Albo da almeno cinque anni appartenenti alla componente dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili e deve rispecchiare la medesima ripartizione dei seggi esistenti nei rispettivi Consigli degli Ordini. Alla luce della nuova normativa gli Ordini territoriali si sono attivati per la costituzione dei Consigli di disciplina ed il Consiglio Nazionale, nel corso di questi mesi, li ha supportati in tale attività rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sull’argomento.

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N. 10 - Ottobre 2013
 
Editoriale
Quando la politica fa politica in modo attento e competente,...
 
 
L'Intervento
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A distanza di più di tre anni dall’emanazione del decreto legislativo...
 
 
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