L'Intervento
 
Il “nuovo” volto dell’ipoteca esattoriale a seguito del DL 69/2013
Per la prima volta l’ipoteca è adottabile anche quando il pignoramento non può avvenire, assumendo così un aspetto più deterrente che conservativo
Alessandro Cotto e Alfio Cissello
 

L’art. 77 del d.P.R. 602/73 disciplina l’istituto dell’ipoteca esattoriale, misura cautelare che può essere adottata dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento delle somme intimate con la cartella di pagamento o con l’accertamento “esecutivo”. Detta misura cautelare può essere adottata solo per debiti nel complesso superiori alla soglia dei 20.000,00 euro. Inoltre, prima di procedere con l’ipoteca, al debitore deve essere notificata una comunicazione preventiva annunciante l’intenzione, ad opera di Equitalia, di avvalersi dello strumento in esame, se le somme non vengono pagate entro i successivi trenta giorni. La comunicazione di iscrizione ipotecaria è un requisito di legittimità della medesima, e costituisce atto impugnabile in Commissione tributaria. A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), ora l’ipoteca adottabile da Equitalia è destinata ad assumere un “nuovo” volto, posto che, alla luce di quanto si esporrà, essa appare uno strumento più deterrente che conservativo. Il “Decreto del fare” ha innovato profondamente il pignoramento immobiliare, con modifiche che, “a cascata”, hanno riflessi sulla funzione dell’ipoteca esattoriale. Per meglio comprendere gli effetti delle modifiche richiamate è opportuno riepilogare brevemente quali sono stati gli interventi normativi che hanno caratterizzato l’ipoteca da un lato, e il pignoramento dall’altro. In origine, il pignoramento immobiliare, in ambito esattoriale, non poteva essere disposto per debiti inferiori alla soglia di 8.000,00 euro. Dopo varie pronunce, anche contrastanti, delle Commissioni tributarie, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 4077 del 2010), in maniera alquanto lapidaria, aveva affermato che siccome l’ipoteca è necessariamente preordinata all’espropriazione forzata, anch’essa avrebbe dovuto sottostare al limite degli 8.000,00 euro. Il Legislatore, con un complesso e variegato excursus normativo che non è il caso di riportare, aveva recepito l’indicazione della Cassazione, ovvero: ipoteca e pignoramento immobiliare devono sottostare ai medesimi limiti. Pertanto, nel sistema ante d.l. 69/2013, sia l’ipoteca sia il pignoramento non avrebbero potuto essere disposti per debiti nel complesso inferiori al nuovo limite di 20.000,00 euro. Ora, c’è stato un netto cambiamento di tendenza, posto che, da un lato, il decreto “fare” ha modificato l’art. 76 del d.P.R. 602/73, innalzando il limite per il pignoramento immobiliare a 120.000,00 euro, dall’altro, ha cambiato il testo dell’art. 77 del d.P.R. 602/73, sancendo che l’ipoteca può essere adottata anche se non sono “ancora” presenti i requisiti per il pignoramento. Bisogna poi ricordare che, sempre per effetto del d.l. 69/2013, ora il pignoramento, a prescindere dall’entità del debito, è vietato per l’unica casa di abitazione del debitore, se questi vi risiede anagraficamente eccezion fatta per le case di lusso. Allora, anche in questo caso si verifica un “doppio binario”, che rende legittima l’ipoteca ma non il pignoramento, sempre che, ai fini dell’ipoteca, il debito sia superiore alla soglia dei 20.000,00 euro, rimasta invariata. Viene quindi sconfessata l’opinione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite. A nostro avviso, se il Legislatore ammette espressamente l’ipoteca quando il pignoramento non può avvenire (e questo è un dato oggettivo), va da sé che la prima viene ad assumere non tanto la funzione che gli è propria (ovvero l’ottenimento di una garanzia reale), ma appunto un “nuovo” volto, che, sotto questo aspetto, la rende più simile al fermo delle auto, un volto, purtroppo, deterrente. Ricapitolando, se un contribuente, magari dopo aver ricevuto una cartella di pagamento contenente l’intimazione al versamento di 22.000,00 euro, non adempie al pagamento delle somme e, per un qualsivoglia motivo (indipendente o meno dalla sua volontà), non fruisce della dilazione dei ruoli, l’ipoteca potrà prontamente essere adottata, ma sarà un’ipoteca fine a se stessa, posto che il pignoramento non sarà mai disponibile, a meno che, nel frattempo, il debito non cresca sino a superare la soglia dei 120.000,00 euro. Quanto esposto comporta effetti anche in merito ad ulteriori vizi che talvolta i contribuenti sollevano nel ricorso contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria. Infatti, è ora dubbia la fondatezza dei motivi di ricorso fondati sulla mancata notifica dell’intimazione ad adempiere e sul fatto che l’immobile fa parte di un fondo patrimoniale. Per prima cosa, se l’ipoteca non è, almeno in astratto, preordinata all’espropriazione, non può più essere sostenuta la necessità dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. 602/73, obbligatoria quando il pignoramento non è stato disposto decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento “esecutivo”. La questione, di recente, è stata rimessa al Primo Presidente della Cassazione affinché valuti l’opportunità di devolverla alle Sezioni Unite (pronuncia 18007 del 2013). Non resta quindi che attendere il responso della Cassazione, il quale dovrà comunque tenere nella dovuta considerazione il sopravvenuto intervento legislativo. Un ulteriore riflesso della modifica in esame concerne il vizio relativo a ipoteca iscritta su immobili facenti parte del fondo patrimoniale (si ricorda che, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale della famiglia e sui loro frutti non può avere luogo “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”). Ora, tralasciando il dibattito giurisprudenziale sul punto, se l’immobile fa parte di un fondo patrimoniale, nel ricorso tale vizio viene eccepito, e il giudice ben può accogliere l’impugnazione: se i beni del fondo non possono essere soggetti ad esecuzione, non è nemmeno legittima l’ipoteca, viene da dire. Ma ad oggi questo discorso può ancora ritenersi valido? Anche su tale aspetto la risposta potrebbe essere negativa, alla luce del fatto che l’ipoteca è ammessa a prescindere dalla pignorabilità dell’immobile. 

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N. 8 - Ago./Sett. 2013
 
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