Entrerà
in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei commercialisti.
Il testo, che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero
definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica
consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi. La revisione
complessiva dei contenuti del codice, elaborato
dalla Commissione nazionale ‘Deontologia’ coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l’evoluzione della
normativa di riferimento. Oltre al necessario allineamento all’ordinamento
professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni,
il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai
rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di
individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità
rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega
ovvero di rinunzia al mandato professionale). Dalla pubblica consultazione -
che ha permesso di instaurare un proficuo confronto con Ordini e iscritti – è
emersa la riformulazione della disposizioni in tema di trattamento economico
del tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i
tirocinanti già a partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei
mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).
Al
Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni
diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi
sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme
deontologiche.
Soddisfazione
per l’approvazione definitiva del nuovo codice viene espressa dal presidente
nazionale dei commercialisti, Gerardo
Longobardi, secondo il quale “il coinvolgimento della categoria, attraverso
la pubblica consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di
questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il
nuovo codice è l’ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo
lavoro volto a colmare i ritardi creatisi per la professione negli scorsi anni.
Nei prossimi mesi arriverà anche un codice relativo alle sanzioni che ci
consentirà di superare finalmente l’anomalia per la quale ai nostri colleghi, a
seconda dell’Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti
per identiche violazioni del codice deontologico”.
“Il testo appena approvato – commenta Luchetta – oltre all’importanza pratica
che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione,
rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli
iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare
al presidio di qualità e controllo che rappresentano all’interno dei Collegi
sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate
garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali”.
SCHEDA
Le
principali novità del nuovo Codice deontologico
-
Le
disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in
quanto compatibili (artt. 1 e 3);
-
Sono
stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione
disciplinare (consigli di disciplina)
-
E’
stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi
professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14)
-
Nei
rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti
diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15)
-
E’
espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo
recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20)
-
E’
stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico
professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23)
-
E’
stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con
preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a
quanto previsto dalla legge (art. 25)
-
Nell’ambito
dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi
informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene
espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini
pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art.
28)
-
E’
espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli
organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera
risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro
funzioni istituzionali (art. 29)
-
Rafforzate
le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione
(art. 42)
-
Nell’ambito
delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in
merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il
divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli
iscritti (art. 44)