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CORRETTIVO ANTIRICICLAGGIO, recepite le richieste del CNDCEC

(a cura di Susanna Ciriello)

Concluso l'esame, presso le commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato, del provvedimento schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ( Atto 101), la c. d. III direttiva antiriciclaggio. In particolare, diverse proposte presentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (s. v. "Focus Legislativo n. 18") hanno trovato riscontro nei pareri espressi dalle Commissioni suddette.

Le Commissioni della Camera hanno evidenziato, nello specifico, l?opportunità di chiarire che gli obblighi antiriciclaggio non si applicano alle prestazioni professionali di mera consulenza non finalizzate alla realizzazione di operazioni di natura finanziaria o patrimoniale, in modo da circoscrivere l'ambito di applicazione della normativa ai fini di una più efficace applicazione della stessa. Per la medesima finalità sono stati ritenuti opportuni ulteriori chiarimenti anche relativamente alla definizione di "titolare effettivo" e di "operazione frazionata".

Nell'ambito degli adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e conservazione si è evidenziata l'opportunità di avvalersi di ulteriori modalità di conservazione dei dati identificativi del cliente, oltre all'archivio unico informatico ed al registro della clientela.

Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, coerentemente con quanto osservato dal Consiglio Nazionale in questa prima fase di applicazione della normativa, le Commissioni hanno, poi, sottolineato sia l'esigenza di chiarire che tale obbligo non implica a carico del professionista lo svolgimento di attività di tipo investigativo, sia l'opportunità di stabilire "con la massima precisione possibile" le fattispecie alle quali si applica l'obbligo di segnalazione all'UIF, "al fine di evitare l'invio di un numero di segnalazioni in gran parte non rilevanti e di alleggerire conseguentemente gli oneri per i professionisti e gli adempimenti per le strutture amministrative competenti a valutare le segnalazioni stesse".

Con riferimento all'apparato sanzionatorio le Commissioni della Camera hanno, infine, evidenziato l'esigenza sia di sostituire le sanzioni penali che colpiscono condotte caratterizzate da scarsa potenzialità offensiva con sanzioni amministrative pecuniarie sia di rivedere i criteri di imputazione ed i meccanismi di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tale ambito è stata segnalata, in particolare, l'opportunità di modificare l'art. 60 del D.lgs. 231/2007, in tema di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di comunicazione, al fine di evitare il rischio che al professionista che abbia omesso la comunicazione sia applicabile una sanzione maggiore di quella comminata a chi ha commesso materialmente l'infrazione.

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