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FISCO, lo "scudo" ritrova i suoi codici
Istituiti, con la risoluzione n. 257/E dell'Agenzia dell'Entrate, i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte straordinarie sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Istituiti anche il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
In particolare, i codici sono:
- 8107 (imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate)
- 8108 (imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate)
Per il versamento dell'imposta straordinaria non è ammessa la possibilità di usufruire della compensazione con eventuali crediti vantati.
Il codice tributo 1827, invece, consente di versare l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate e/o regolarizzate (articolo 1, comma 2-bis, Dl 12/2002). Per tali redditi, infatti, è previsto che, in alternativa alla ordinaria modalità di tassazione (articolo 14, comma 8, Dl 350/2001), è possibile applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27% (articolo 6, Dl 167/1990).
Infine, vengono soppressi i codici 1801, 1810, 8087, 8088 e 8089, istituiti in occasione delle precedenti procedure di emersione delle attività detenute all'estero.