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LEGGE COMUNITARIA 2009, un provvedimento più snello

All'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (A. C. 2449). Il provvedimento, consueto strumento per adeguare l'ordinamento interno al diritto comunitario, è costituito da 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché dagli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive). Nello specifico, viene delegato il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati entro il termine previsto da ciascuna direttiva, dopo il parere delle Commissioni competenti. Viene, inoltre, stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni. Successivamente, vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe medesime. Viene altresì inserita la delega al Governo per adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, è prevista una delega per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Inoltre, il dispositivo prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'art 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro:

a) 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

b) 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

c) 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

d) 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

L'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

 

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