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FISCO: Fusione tra srl e fondazione

L'incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione è soggetta sia alle regole della neutralità fiscale propria della fusione societaria sia a quelle della trasformazione eterogenea. Questo è quanto emerge dalla risoluzione n. 102 dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, le regole della neutralità fiscale si applicano solo per i beni della srl che, dopo l'incorporazione, confluiscono nell'attività d'impresa della fondazione. Invece, se i beni rientrano nell'ambito dell'attività non commerciale dell'ente, valgono le disposizioni sulla trasformazione eterogenea. Inoltre, non è possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione.

L'Amministrazione, in via preliminare, ha specificato che non rientra nella propria competenza la verifica di due presupposti considerati assodati nella valutazione dell'interpello. Il primo riguarda la possibilità di una fusione tramite incorporazione di una società di capitali in un ente non commerciale, il secondo che la fondazione possa qualificarsi come ente commerciale sia al momento della presentazione dell'istanza sia dopo l'avvenuta fusione con la società di capitali. In quest'ultimo caso, infatti, potrebbe verificarsi una prevalenza dell'attività d'impresa che comporterebbe la perdita dell'attribuzione di ente non commerciale (ai sensi dell'articolo 149 del Tuir).

L'Agenzia ha ribadito, successivamente, che il principio di neutralità fiscale, in base al quale in una fusione i beni delle due società non generano plusvalenze imponibili, può essere esteso, secondo l'articolo 174 del Tuir, anche a enti diversi dalle società: il presupposto è che esse producano reddito d'impresa derivante da attività commerciale.

L'AdE, infine, ha affermato che non è possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione (articolo 172, comma 9 del Tuir). Ciò perché, come già sottolineato, la fusione in esame rappresenta anche una trasformazione eterogenea di una società commerciale in un ente non commerciale e, i due enti, sebbene soggetti a Ires, presentano delle modalità di misurazione del reddito diverse tra loro. Conseguentemente, la srl dovrà determinare il proprio reddito relativo all'intervallo temporale tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione sulla base del proprio conto economico e presentare autonoma dichiarazione dei redditi (articolo 172, comma 8, del Tuir).

 

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