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LEGGE COMUNITARIA 2009, introdotti reati contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento d

Licenziata dalla Camera la legge concernente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (C2449 -A). Rispetto al testo iniziale (s. v. "Focus Legislativo n. 17/2009"), i deputati non hanno apportato modifiche di rilievo.

Confermata la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabiliti i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, nel richiamare i due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità analoghe a quelle introdotte dalla legge comunitaria 2007 e riprodotte nella legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

Il termine generale per l'esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: cfr. art. 1, co. 1, della legge n. 13/2007).

Accanto al termine generale "flessibile" viene disposto anche, specificamente, in ordine:

-       alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

-       alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Inoltre, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell?Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, vengono previste due nuove fattispecie penalmente rilevante (da inserire all?interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Nello specifico, si dispone l'introduzione di:

-       una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. L'articolo 55, ultimo comma, del D. Lgs. n. 231 del 2007 punisce la condotta di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

-       una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, con particolare riferimento (a seguito di una integrazione introdotta dalla Commissione) ai dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Infine, con l'introduzione dell'articolo 5-bis, riformulando l'articolo 15 della legge n. 11/2005, viene prevista la redazione al Parlamento di due distinte relazioni da presentare:

-          entro il 31 dicembre, con gli orientamenti e priorità che il Governo intende seguire in ambito europeo;

-          entro il 31 gennaio, che tratterà i medesimi argomenti che vengono attualmente sviluppati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11/2005.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

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