Dettaglio Articolo Focus Legislativo
FISCO, chiarito il calendario fiscale per l'Abruzzo
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E del 2 luglio, è intervenuta in merito all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti - Attività di assistenza fiscale. In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che per i contribuenti abruzzesi con domicilio fiscale o sede operativa in uno dei comuni al di fuori dell'area del cratere, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari è cessata il 30 giugno. I versamenti non effettuati durante il periodo di sospensione dovranno essere eseguiti entro il 16 luglio 2009, gli altri adempimenti entro il 30 settembre.
Per quel che concerne i contribuenti che hanno richiesto al sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute, dovranno versarle in cinque rate di pari importo a partire dal 16 luglio. Se il rapporto di lavoro è cessato e i sostituti non possono quindi effettuare il recupero delle ritenute sospese, i dipendenti vi provvedono autonomamente; in tal caso, i sostituti indicheranno tali ritenute nel Cud come "sospese".
Relativamente al modello 730, che poteva essere presentato entro il 30 giugno, dal momento che le operazioni di conguaglio andranno effettuate a partire dal mese di settembre 2009 (articolo 3, comma 4, dell'ordinanza 3780), Caf e intermediari dovranno far pervenire ai sostituti d'imposta i modelli 730-4 non oltre il 31 luglio.
Infine, per quanto attiene ai sostituti d'imposta, quelli non domiciliati in comuni del cratere effettuano le consuete operazioni di conguaglio - come appena ricordato - a partire dal mese di settembre 2009, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interesse, previa verifica della residenza del dipendente nel territorio di uno dei comuni beneficiari della sospensione fino al 30 giugno. Se entro la fine dell'anno l'assistenza non verrà conclusa, il sostituto effettuerà le ordinarie consequenziali comunicazioni.
I sostituti d'imposta, che al 6 aprile 2009 erano domiciliati nei comuni del cratere del sisma, se ne hanno la possibilità, provvederanno alle ordinarie operazioni di conguaglio prescritte dall'articolo 19 del Dm 164/1999.