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FISCO: Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro

Professionisti e imprenditori possono scomputare dall'Irpef le ritenute subite sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta a patto che esibiscano la fattura e la relativa documentazione della banca (o altro intermediario finanziario) comprovante l'importo percepito. Questo è il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione avente ad oggetto lo "Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa - Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - assenza della certificazione rilasciata dal sostituto - dichiarazione sostitutiva di atto notorio - ammissibilità".

Inoltre, l?AdE ha precisato che in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente, oltre alla fattura e alla relativa documentazione proveniente da operatori finanziari, dovrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del Dpr 445/2000. Con tale certificato il contribuente dovrà affermare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione presentata è relativa esclusivamente a una fattura contabilizzata e che non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta relativi ad essa. In questo caso, sottolinea la risoluzione, la dichiarazione sostituiva, con la relativa documentazione, assume "un valore probatorio equipollente" alla certificazione proveniente dal sostituto d'imposta, quindi, legittima lo scomputo delle ritenute.

agenzia delle entrate: Risoluzione n. 68 del 19/03/09

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