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INVERSIONE CONTABILE: Omessa integrazione e registrazione della fattura.
L'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972 , in materia di omessa integrazione e registrazione della fattura. In particolare, nella fattispecie in cui le operazioni soggette al reverse charge siano sottoposte a controllo e venga accertata una violazione degli obblighi imposti da tale regime che comporti l'assolvimento del tributo, contestualmente all'accertamento del debito d'imposta deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione. Ne consegue che qualora l'Iva sia interamente detraibile, il contribuente non sarà tenuto al materiale versamento della stessa.
In ogni caso, le violazioni in questione sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997 (compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro) per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Agenzia delle entrate
Risoluzione n. 56 del 06/03/09