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FISCO: Iva in amministrazione straordinaria
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 161/E, è intervenuta in circa l'applicazione delle norme tributarie in materia di Iva e dei sostituti d'imposta e sui relativi adempimenti tributari nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (decreto legge 347/2003 - "legge Marzano").
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria ha precisato che, per quel che concerne gli adempimenti Iva in caso di amministrazione straordinaria ex "legge Marzano", in assenza di specifiche disposizioni normative, si applicano quelle dettate dall'articolo 74-bis del Dpr 633/1972 in tema di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e quelle contenute nell'articolo 8, comma 4, del Dpr 322/1998. Pertanto, sarà compito dei commissari straordinari provvedere:
- alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni effettuate precedentemente alla data di ammissione alla procedura entro quattro mesi dalla nomina;
- agli adempimenti previsti dalla "legge Iva" per le operazioni effettuate successivamente;
- a presentare, se i termini non sono ancora scaduti, la dichiarazione annuale Iva per l'anno solare precedente entro i termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina;
- a presentare, per le operazioni registrate nella parte dell'anno precedente alla procedura, sempre entro quattro mesi dalla nomina, il modello Iva 74-bis per l'eventuale insinuazione al passivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, i commissari straordinari, come il curatore fallimentare e il commissario liquidatore, dovranno presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e certificare le ritenute ai soggetti nei confronti dei quali sono state operate. Nessun obbligo, invece, di versare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla data di ammissione alla procedura. All'amministrazione straordinaria ex "legge Marzano", infatti, sono applicabili, se compatibili, le disposizioni previste per le altre procedure concorsuali e, già con la risoluzione ministeriale prot. 383065 del 1985, è stato chiarito che "per le operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, il curatore è obbligato esclusivamente alla presentazione della dichiarazione Iva senza far seguito al versamento del tributo...".