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FISCO, conservazione delle copie delle dichiarazioni
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 194/E è intervenuta in merito alla conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal sostituto d?imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti precisando che un'azienda di credito ha la possibilità di conservare le copie delle dichiarazioni dei redditi dei propri dipendenti su supporto informatico, senza la riproduzione della firma del contribuente. L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che l'articolo 3, comma 9-bis, del Dpr 322/1998 prevede la possibilità, per coloro che effettuano la trasmissione delle dichiarazioni, di conservare anche su supporto informatico, le copie delle stesse, rendendole disponibili in caso di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nel richiamare quanto già stabilito con la risoluzione n. 298/2007 l'Agenzia ha chiarito che è obbligatoria la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente, nel caso di modello 730 o Unico, o da parte del sostituto d'imposta, nel caso del modello 770, e che il modello originale deve essere conservato dal sottoscrittore e non da chi è incaricato della trasmissione. La copia conservata in formato digitale da parte di chi effettua la trasmissione può non contenere la firma del contribuente.
Il Dm 164/1999 detta le norme per l'assistenza fiscale resa dai Caf, dai sostituti d?imposta e dai professionisti e, in tale ambito, le Entrate ricordano che l?articolo 17, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale prevede che i sostituti d'imposta devono "conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione", esattamente come previsto per i Caf da un precedente articolo della medesima norma ministeriale.