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DIRITTO TRIBUTARIO, proposte modifiche per contrastare l'elusione fiscale

L'abuso del diritto in materia tributaria è l'oggetto della proposta di legge dell'on. Strizzolo (PD) ed altri relativo alle «Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria» (A. C. 2578), assegnato alla Commissione Finanze della Camera.

Il legislatore interviene modificando l'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 («Disposizioni antielusive»), ampliandone in primo luogo la rubrica, con l'inclusione dell'espressione «e per il contrasto dell'abuso del diritto». In pratica, si ritiene che elusione e abuso di diritto siano facce diverse di un medesimo fenomeno, che si concretizza in un risparmio d'imposta contrario alle finalità perseguite dalla normativa fiscale: l'abuso di diritto, in quest'ottica, va inteso essenzialmente come un mezzo idoneo a perseguire il fine elusivo. Pertanto appare opportuno prevedere un'unica definizione, che possa configurare una clausola antielusiva generale, ottenuta anche mediante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37-bis e che, contemporaneamente, possa disciplinare in via legislativa, nel solco dei princìpi enunciati dalla Corte di cassazione, il fenomeno di abuso del diritto, così colmando un vuoto normativo e inibendo interpretazioni troppo diversificate e in definitiva, garantendo, la certezza del diritto.

Con l'introduzione del comma 1-bis si è, poi, inteso salvaguardare la facoltà del contribuente di scegliere legittimamente, tra quelle propostegli dall'ordinamento, la soluzione negoziale od organizzativa fiscalmente meno onerosa, fermo restando, naturalmente, il divieto di utilizzare in modo distorto e artificioso norme o complessi di norme allo scopo di ottenere un risparmio d'imposta.

Inoltre, è parso opportuno ai proponenti una modifica integrativa del comma 5, che garantisca un uso corretto della prescrizione normativa, prevedendo la sanzione di nullità per gli accertamenti non analiticamente motivati con riferimento alle precipue circostanze di fatto, relative al singolo caso, che li hanno originati.

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