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FISCO, ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione dell'imponibile IRAP

Al fine di fornire Ulteriori chiarimenti sulla Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 39/E, a completamento della circolare 36/E del 16 luglio 2009 (s. v. "Focus Legislativo n. 19"). L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il principio di inerenza da seguire ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Dopo l'abrogazione dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, non c'è più legame tra il tributo regionale e l'Ires.

Inoltre, è confermato che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 50, della legge 244/2007) hanno reso indipendente l'imposta regionale sulle attività produttive dall'imposta sul reddito. Vale a dire che la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

Ai fini poi della deducibilità dei componenti negativi, occorre che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Se un costo non attiene all'attività d'impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci, non può essere dedotto soltanto perché civilisticamente è stato imputato al conto economico; in tal caso, l'ufficio può contestare l'assenza di inerenza del costo.

Rimane il principio - si legge nel documento - che ai costi dedotti integralmente o in misura superiore "l'Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del Tuir", che "nel sistema dell'Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti".

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