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PROFESSIONI, un albo per l'ufficiale giudiziario
L'istituzione della professione di ufficiale giudiziario; delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione, della sua organizzazione territoriale, per l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti e il riordino delle notificazioni; definizione delle attività di competenza degli istituti di vendite giudiziarie: è l'oggetto della proposta di legge n. 1569, a firma del sen. Mazzatorta Sandro (Lega Nord) e attualmente assegnato alla commissione Giustizia del Senato.
Il progetto di legge ha l'intento di riformare la figura dell'ufficiale giudiziario. In particolare, viene istituito l'ordine professionale degli ufficiali giudiziari con relativo Albo. All'ufficiale giudiziario libero professionista sono riconosciute le tradizionali attribuzioni inerenti ai pignoramenti dei beni mobili e immobili, l'accesso all'anagrafe tributaria e alle banche dati pubbliche per favorire la ricostruzione del patrimonio del debitore, l'attuazione dei provvedimenti cautelari e di urgenza, nonché delle sentenze anche straniere, dei lodi arbitrali e dell'esecuzione dei titoli in genere. Il provvedimento non trascura la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale, nel perseguimento dell'obiettivo di deflazione processuale. Si prevede, quindi, l'attribuzione all'ufficiale giudiziario del tentativo di conciliazione nei diversi ambiti del diritto, la possibilità di constatare, in corso di esecuzione, che la pretesa creditoria sia stata soddisfatta tramite conciliazione. Attribuite, inoltre, funzioni delegate dal giudice, tali da rendere maggiormente attivo l'ufficiale giudiziario in ambito esecutivo: la vendita dei beni immobili, compresi quelli delle procedure fallimentari, la redazione del progetto di riparto e la distribuzione delle somme ricavate, l'apposizione e la rimozione dei sigilli, funzioni in cui l'intervento del giudice va mantenuto ove sorgano delle controversie in merito. Tariffe, onorari e diritti sono stabiliti dal Ministero della giustizia; la nomina e l'abilitazione all'esercizio della professione si conseguono con il superamento di un concorso e previo adeguato periodo di tirocinio. Il Ministero stabilisce altresì il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari, periodicamente aggiornati, in modo da rispondere efficacemente ai carichi di lavoro delle diverse sedi di tribunale.