Dettaglio Articolo Focus Legislativo
FISCO, disciplina Irap del riallineamento dei valori civili e fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 248 relativa alla disciplina Irap del riallineamento dei valori civili e fiscali, ha chiarito che il recupero a tassazione Irap delle deduzioni extracontabili relative all'avviamento deve essere effettuato anche dai contribuenti che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, considerato che la norma non prevede alcuna deroga in tal senso.

L'Amministrazione Finanziaria ha ricordato che la Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 51) ha soppresso, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la possibilità di dedurre extracontabilmente taluni componenti negativi di reddito, tra i quali gli ammortamenti e gli accantonamenti. La deduzione dei predetti componenti negativi non imputati a conto economico poteva essere effettuata utilizzando un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC), che dava evidenza delle eccedenze dedotte extracontabilmente e delle divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e degli altri elementi (fondi di accantonamento, spese relative a studi e ricerche, eccetera) oggetto delle deduzioni extracontabili. La deduzione in via extracontabile determinava, quindi, un valore fiscale più basso rispetto a quello civile, considerato che il componente negativo aveva beneficiato di una deduzione fiscale maggiore rispetto a quella civilistica.

Per disciplinare tale situazione, la stessa Finanziaria 2008 ha stabilito, sia ai fini Ires che ai fini Irap, un recupero a tassazione degli importi dedotti extracontabilmente fino al periodo d'imposta 2007 e il conseguente riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali.

In particolare, ai fini del tributo regionale, il predetto riallineamento può essere effettuato in via ordinaria, tassando in sei quote costanti le differenze tra i valori civili e fiscali, ovvero mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva. Il recupero in sei quote costanti è disciplinato dal comma 51 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008: tale norma stabilisce, nello specifico, l'obbligo di effettuare per sei periodi di imposta, a partire dal 2008, una variazione in aumento della base imponibile Irap pari ad un sesto dell'importo complessivo dedotto extracontabilmente fino al 2007 mediante il quadro EC del modello unico.

© Copyright 2010  CNDCEC  - Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma - CF e P.Iva 09758941000 Tutti i diritti riservati Note legali  - Privacy
info@commercialisti.it  | consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it  | credits