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FISCO: Chiarita l'abolizione di alcuni adempimenti tributari

Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle procedure di riscossione. È quanto previsto dal decreto anti-crisi, di cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 10 recante, appunto, "Decreto legge 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, c.d. decreto anti-crisi. - Articoli 6, 9, 16 e 32. Disposizioni relative ad adempimenti di carattere fiscale - chiarimenti".

In particolare, tra gli adempimenti tributari contenuti nel documento, segnaliamo:

·         per il ravvedimento operoso l'abbattimento delle sanzioni, che passano da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche in acconto o a saldo; da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni; da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;

·         l'abolizione di alcuni obblighi tributari quali la comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i diecimila euro; la memorizzazione elettronica delle cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici; la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l'obbligo degli idonei misuratori fiscali (resta salva la possibilità, per le imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi, di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi);

·         per i rimborsi ultradecennali, l?abrogazione della norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi "ultradecennali" relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all'entrata in vigore della legge di conversione del dl 185/2008, ovvero il 29 gennaio 2009;

·         il potenziamento e la semplificazione della riscossione coattiva mediante la diretta espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a 5.000 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE: circolare n. 10 del 20/03/2009

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