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FISCO: Ristrutturazioni agevolate e trasferimento proprietà
Il "trasferimento del diritto di detrazione residua in ipotesi di cessione della quota di proprietà dell'immobile interessato da lavori di recupero del patrimonio edilizio" è stato oggetto di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un intero immobile sia interessato da lavori di ristrutturazione agevolati, ha precisato che l'ammissione al trasferimento del diritto a usufruire delle rate di detrazione non utilizzate dal venditore dipende dal totale passaggio di proprietà dell'immobile al compratore.
Infatti, è la legge 449/1997 (articolo 1, comma 7) a stabilire che "In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare". Questa la norma generale, ma nella realtà la condizione descritta può realizzarsi attraverso differenti modalità.
Così, la cessione di una porzione di edificio "ristrutturato" da parte del titolare esclusivo della proprietà non determina l'automatico trasferimento delle rate residue del 36 per cento. Lo stesso avviene però nel caso in cui la porzione in questione sia autonomamente accatastata: chi compra potrà usufruire delle detrazioni in proporzione alla misura dell'unità immobiliare acquistata (circolare 95/2000). In sostanza, il passaggio è consentito soltanto se la vendita riguarda un intero immobile.
Invero, non c'è alcuna possibilità di "migrazione" nell'ipotesi in cui si realizzi una divisione della proprietà.
Risoluzione n. 77 del 24/03/09