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GESTIONE DEL CONTENZIOSO: Non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello.
Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale: è quanto si evince dal testo della Circolare n. 7 del 3 marzo 2009.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli, specificando che la non impugnabilità degli stessi deriva dal fatto che, trattandosi di atti amministrativi non provvedimentali, non producono di per sé effetti diretti e immediati nei confronti del contribuente, il quale può decidere di attenersi o meno al parere dell'Amministrazione.

Il principio va esteso a tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati a ottenere un parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di operazioni potenzialmente elusive (interpello ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a conseguire la valutazione dell'Agenzia in merito alla possibilità di applicare uno specifico regime tributario o di disapplicare disposizioni previste per evitare comportamenti elusivi.

Agenzia delle entrate 

Circolare n. 7 del 03/03/09 

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