Dettaglio Articolo Focus Legislativo
FISCO, lo "scudo" alla prova delle regole
Sono contenute nella circolare n. 43/E dell'Agenzia delle Entrate tutte le direttive per l'applicazione della normativa riguardante l'emersione di attività detenute all'estero.
In particolare, l'adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo la prova contraria. Altresì, le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal contribuente, dominus di una società di capitali, non possono essere utilizzate per l'avvio di un accertamento o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'impresa. Ai soli fini tributari, dunque, sotto la protezione dello scudo, entrano pure i soggetti che possono essere ricondotti al dominus dell'impresa. L'ombrello dello scudo copre, inoltre, i soggetti interposti attraverso cui il contribuente dichiarante ha detenuto all'estero le attività rimpatriate o regolarizzate
Inoltre, la circolare conferma che l'emersione delle attività detenute al di fuori del territorio dello Stato è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nell'ipotesi di attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente tramite interposta persona. In questo contesto si inserisce anche l'ipotesi di attività detenute all'estero attraverso il trust.
Anche le imprese estere controllate da o collegate a un soggetto residente in Italia (Cfc) possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione. In questo caso, la circolare chiarisce che l'accesso allo scudo è previsto in capo alla Cfc, mentre a usufruire degli effetti dell'emersione è, in qualità di interponente detentore del reale "dominio" delle attività rimpatriate o regolarizzate, il contribuente residente nel nostro Paese.
L'Amministrazione finanziaria ribadisce la data del 15 dicembre come termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e fornire all'intermediario la provvista necessaria al pagamento dell'imposta straordinaria dovuta. La circolare apre alla possibilità che eventuali ulteriori complessi adempimenti - da parte del contribuente o degli intermediari - legati all'operazione di emersione siano perfezionati "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma".
Inoltre, la circolare conferma, per gli intermediari, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette nei casi in cui gli stessi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per ritenere che le attività oggetto della procedura di emersione sono frutto di reati diversi da quelli per i quali l'adesione allo "scudo" determina la causa di non punibilità.