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FISCO: Agevolazioni acquisto casa contigua
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 142/E, è intervenuta in merito all'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferimento di un'abitazione nei confronti del proprietario di un alloggio adiacente, acquisito in passato senza usufruire dei suddetti benefici.
L'Amministrazione finanziaria ha precisato che il proprietario di un'abitazione che, al fine di ampliarla, acquisti un immobile contiguo, può godere delle agevolazioni "prima casa" a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni contenute nel decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II bis, posta in calce all'articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (ubicazione dell'immobile nel Comune di residenza, dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune diversi dall'alloggio da ampliare, novità nel godimento del beneficio).
In particolare, le agevolazioni "prima casa" (imposta di registro nella misura del 3% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) si applicano ai trasferimenti aventi per oggetto abitazioni non di lusso, secondo le caratteristiche di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, sempre che (citata nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986):
- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui é situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.