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FISCO, controversie con i paradisi fiscali

Le imprese italiane che operano con imprese domiciliate nei paradisi fiscali potranno dedurre i costi sostenuti anche se non indicati nella dichiarazione prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007. Per poterlo fare, però, si dovrà dimostrare che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o che le operazioni hanno avuto concreta attuazione e rispondono a un interesse economico reale. E' quanto precisa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 46/E sulla deducibilità dei costi da Paesi black list. Il documento precisa, inoltre, che nel caso in esame resta ferma comunque l'applicazione della specifica sanzione introdotta dalla Finanziaria 2007, pari al dieci per cento dell'importo complessivo delle spese non indicate nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro

Pertanto, saranno disposte istruzioni per gli uffici delle Entrate su come gestire le controversie pendenti con i contribuenti che non hanno indicato separatamente, nella dichiarazione dei redditi, i costi derivanti da operazioni con imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ("black list").

Si riporta la tabella riassuntiva estratta dalla circolare.

Data violazione

Prova esimenti

Deducibilità costi

Avvio controlli

Dichiarazione integrativa   

Sanzioni applicabili

Normativa

Misura

Non rileva

SI

SI

NO

Entro termine presentazione dichiarazione relativa all?anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

 

art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997

 

art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997

? 25 
(? 258 ridotta ad un decimo)

Non rileva

SI

SI

NO

Entro termine decadenza controlli

art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997

min. ? 258 max ? 2.065

Non rileva

SI

SI

SI

Non rileva

art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997

10% costi
min. ? 500
max ? 50.000

Fino al 31/12/2006

NO

NO

Non rileva

Non rileva

art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997

da 100% a 200% maggior imposta

Dal 01/01/2007

NO

NO

SI

Non rileva

art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997

+

art. 1, comma 2 del D.Lgs.  n. 471 del 1997

10% costi
min. ? 500 max ? 50.000

+

da 100% a 200% maggior imposta

 

 

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