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FISCO, codici non più necessari per le compensazioni crediti Ires ed Irap
Con la risoluzione n. 279/E l?Agenzia delle Entrate ha sancito la soppressione dei codici tributo 2120 e 3859, relativi la fruizione del credito d'imposta, dal momento che ad oggi il credito d'imposta non compensato viene conguagliato nel saldo dell'imposta.
Suddetti codici, istituiti con la risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008, non sono più necessari al momento dell'entrata in vigore del Dl 185/2008, per effetto dell'acconto "leggero" di Ires e Irap.
L'articolo 10, comma 1, del decreto anticrisi aveva, infatti, previsto una riduzione di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti Ires.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo assegnava, ai contribuenti che al momento dell'entrata in vigore del decreto avessero già provveduto al pagamento per intero dell'acconto, un credito d'imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione.