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RIFORMA DELLE PROFESSIONI: Al via il confronto parlamentare

Con l'intento di stabilire l'ordinamento delle professioni intellettuali, delineando una differente disciplina a seconda che la professione sia strutturata in ordini professionali - in presenza di preminenti interessi pubblici - ovvero in associazioni professionali, le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera hanno avviato l'esame del provvedimenti di legge abbinati in materia di "Riforma delle professioni" (A. C. 3 Iniziativa popolare, A. C. 503 Siliquini, A. C. 1553 Vietti, A. C. 1590 Vitali, A. C. 1934 Froner, A. C. 2077 Formisano e A. C. 2239 Mantini).

L'on. Maria Grazia Siliquini (PdL), relatore per la II Commissione, ha evidenziato che gli AA. C. 3, 1553, 1590 e 2239 intervengono sia sulle professioni regolamentate sia su quelle non regolamentate; l'AC 503 riguarda essenzialmente le professioni regolamentate; gli AA.C. 1934 e 2077 intervengono esclusivamente sulle professioni non regolamentate.

In particolare, le proposte n. 3, 1553, 1590 e 2239 hanno un impianto maggiormente raffrontabile, in particolare sotto il profilo dell'articolazione degli ordini nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali nonché della struttura e delle funzioni di questi ultimi; tali aspetti sono invece disciplinati in modo peculiare dall'AC 503. Tutte le proposte di legge intervengono poi sulle funzioni e sulle modalità di elezione del consiglio nazionale, prevedendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, taluni principi comuni.

Con riferimento all'accesso alla professione, qualificato come libero, in alcune ipotesi si ammette che il legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica. I soli AA. C 1590 e 2239 dettano una disposizione specifica riferita alla professione di notaio (che prevede la predeterminazione numerica e prescrive un concorso annuale con un numero minimo di posti). L'AC. 1553 conferisce al Governo una delega per la disciplina delle condizioni e i presupposti per l'esercizio delle professioni di interesse generale (per le quali prevede il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in un albo). Con specifico riferimento all'esame di Stato, gli AC 3, 503 e 1553 demandano al Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare (AAC 3 e 503) o di una delega (AC 1553), la definizione della relativa disciplina; in base agli AC 1590 e 2239, tale disciplina deve essere introdotta nell'ambito dell'ordinamento professionale. Lo specifico profilo del percorso formativo e delle modalità del tirocinio viene rimesso agli ordinamenti di categoria dagli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239; l'AC 503, invece, detta direttamente norme sul tirocinio e rinvia la disciplina dei percorsi formativi alla potestà regolamentare del Governo. Inoltre, le proposte di legge AA. C. 3, 1553, 1590 e 2239 prevedono l'istituzione di apposite scuole di formazione, delineando un processo di aggiornamento continuo dei professionisti. Tutte le proposte di legge demandano a decreti ministeriali l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'accesso alle professioni.

Monica Faenzi (PdL), relatore per la X Commissione, si è concentrata nell?illustrare le disposizioni in materia di professioni non regolamentate, contenute principalmente nelle proposte di legge C. 1934 e C. 2077, precisando che entrambe sono volte all'istituzione di un sistema di regole in materia in grado di garantire un doppio livello di tutela a vantaggio sia delle professioni - che attraverso il riconoscimento statale potranno operare come soggetti giuridici e garantire standard qualitativi migliori - sia dei consumatori. Aggiunge che ulteriori disposizioni relative alle professioni non regolamentate sono contenute nella proposta C. 1590 e precisamente al Capo VI (articoli 26-31), disciplinante il riconoscimento delle associazioni delle suddette professioni; nelle proposte C. 3 e C. 1553, recanti disposizioni sul riconoscimento delle nuove professioni nonché sulle associazioni delle professioni riconosciute (con particolare riferimento all'iscrizione nel relativo registro); nella proposta C. 2239, che interviene solamente su specifici profili delle associazioni professionali. In particolare, viene definito l?oggetto che attraverso un criterio residuale, è costituito da tutte le professioni, intellettuali e non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. Nelle proposte di legge viene introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si prevede, inoltre, la facoltà del professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendone l'esercizio in forma sia individuale sia associata o societaria. L'esercizio della professione può altresì prefigurarsi come lavoro dipendente. In questo caso, la legge predispone apposite garanzie volte ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio nonché l'assenza di conflitto di interessi anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Anche le proposte di legge C. 3 e C. 1553 hanno contenuto analogo e disciplinano al Titolo III (articoli da 30 a 33 della proposta C. 3; articoli da 33 a 36 della proposta C. 1553) le associazioni delle professioni riconosciute.

In materia di deontologia e di responsabilità disciplinare, tutte le proposte di legge prevedono l'adozione di un codice deontologico da parte del Consiglio nazionale (AA. C. 3, 1553, 1590 e 2239) o su proposta del medesimo (AC 503); esse delineano inoltre il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili e disciplinano sommariamente le caratteristiche del relativo procedimento.

Le proposte di legge divergono sul punto del regime tariffario, a seconda, in particolare, che venga attribuita natura inderogabile alle tariffe predeterminate (AC 3); ai livelli massimi e minimi (AC 1553); ai soli livelli minimi (AC 503); ai soli massimi (AC 1590 e 2239).

Tutte le proposte di legge prevedono che il professionista debba assicurarsi per la responsabilità professionale e rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale e confermano che l'esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità informativa.

Ulteriori aspetti sono disciplinati soltanto da alcune delle proposte di legge come, ad esempio, nell'A .C. 3 che propone la società tra professionisti (STP) strutturata in base al modello già previsto per la società tra avvocati dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Sempre all'interno dello stesso provvedimento, inoltre, viene regolata la società tra professionisti interdisciplinare (STPI), consentendo a professionisti appartenenti a categorie diverse di legarsi per svolgere le rispettive professioni in forma societaria, nonché la società di servizi professionali (SSP), ossia la società alla quale partecipano anche soci non professionisti ammessa nel rispetto di specifiche condizioni.

I provvedimenti, infine, contengono diverse norme che attribuiscono poteri normativi al Governo, anche attraverso norme di delega e recano una disciplina transitoria.

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