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PROFESSIONISTI: Spese di ristrutturazione uffici
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 99, intervenendo sulle "spese di ristrutturazione nell?ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo", ha chiarito che, ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese incrementative sostenute per la ristrutturazione di un immobile non acquisito a titolo oneroso, sono deducibili, nell'anno di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, con rinvio dell'eventuale eccedenza ai cinque periodi d'imposta successivi. L'Iva non può essere detratta se la costruzione è accatastata come unità abitativa. Al fabbricato ancora in fase di cambiamento di destinazione rimane attribuita la categoria assegnata prima dell'inizio del procedimento di trasformazione.
In particolare, l'AdE è intervenuta in merito
Ø alla possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime previsto per i beni strumentali, precisando che se la spesa è oggettivamente incrementativa, va computata in aumento della quota di ammortamento. Nel caso, invece, per l'immobile non si proceda ad ammortamento (perché, ad esempio, acquisito a titolo gratuito o perché di proprietà di terzi), le spese saranno deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili nell'anno di sostenimento; l'eventuale eccedenza andrà ripartita in quote costanti nei cinque anni successivi:
Ø alla detraibilità dell'Iva, considerando il cambiamento di destinazione d'uso in atto, chiarendo che la disciplina Iva (articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972) esclude la detrazione dell'imposta per l'acquisto, la locazione o la ristrutturazione di un immobile a uso abitativo, fatta eccezione per le imprese che svolgono, come attività principale o esclusiva, la costruzione o la rivendita di case.