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SOCIETÀ, quanto il requisito del "controllo" è "rilevante"

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 245/E, è intervenuta in merito alla sussistenza del requisito del controllo di diritto dell'accesso al consolidato nazionale, precisando che il requisito del controllo va appurato tenendo conto di quanto scritto nelle norme di riferimento previste dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.

In particolare, per esercitare l'opzione è necessario che esista tra le partecipanti un rapporto di controllo "di diritto", nell'ambito del quale sono società controllate quelle "... in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria..." (articolo 2359 del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 117 del Tuir).

Cioè, "si considerano controllate le società (...) a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, (...); b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento (...)" (articolo 120 del Tuir).   

Pertanto, in una operazione di consolidamento societario, il requisito del "controllo rilevante" va verificato a prescindere dalla reale influenza decisionale all'interno del gruppo. Per la norma, infatti, il controllo è comunque detenuto dal soggetto che dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della consolidata. Non ha alcuna importanza il fatto che, in conseguenza di determinate clausole statutarie, l'esercizio del potere di controllo sia in realtà esercitato da un socio di minoranza.

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