Se c'è qualche problema nella dichiarazione, l'amministrazione finanziaria sarà più paziente per l'inevitabile regolarizzazione. Questa è l'indicazione fornita con la circolare n. 47/E, dall'Agenzia delle Entrate in merito alla domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari.
Specificate, appunto, le procedure automatizzate delle dichiarazioni e sui nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari quali "Pec" e "Civis". I servizi consentono di richiedere assistenza all'Agenzia, nel caso in cui l'avviso telematico o la comunicazione di irregolarità siano ritenuti non corretti, senza doversi recare presso gli sportelli degli uffici. I canali di assistenza sono fruibili solo in caso di opzione espressa in sede di dichiarazione sia dall'intermediario che dal contribuente.
Inoltre, sono stati delineati, con provvedimento direttoriale, il contenuto dell'avviso telematico e le modalità e i termini entro cui gli intermediari si devono attivare nei confronti sia dei contribuenti sia dell'agenzia delle Entrate per rendere il servizio maggiormente efficace.
Gli intermediari comunicano al contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dal momento in cui l'avviso è reso disponibile dall'Agenzia. Dal sessantesimo giorno, invece, decorrono i trenta giorni a disposizione del contribuente per il pagamento o per l'eventuale richiesta di assistenza. Sono così ampliati (90 giorni) i tempi rispetto al normale invio cartaceo.
Nel caso in cui sussistano degli impedimenti di natura oggettiva per cui non è più possibile gestire gli esiti dei controlli automatizzati, gli intermediari devono tempestivamente segnalare la circostanza all'agenzia delle Entrate, comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'avviso telematico. La revoca della scelta da parte dell'intermediario può avvenire solo nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
- impossibilità di reperire il contribuente;
- altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell?avviso telematico.
L'Agenzia, di conseguenza, provvederà a inviare al contribuente la comunicazione cartacea tramite raccomandata AR e verificherà, inoltre, l?effettiva sussistenza dei motivi di revoca. Ripetuti e immotivati rifiuti di gestire gli avvisi comporteranno per l'intermediario la revoca dell?abilitazione a Entratel.
L'Agenzia, in ogni caso, si riserva la facoltà di inviare gli esiti del controllo automatizzato direttamente al contribuente, anziché all?intermediario, tramite avviso telematico, se, per particolari tipologie di dichiarazioni, ciò si rendesse necessario.