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FISCO: Dividendi a società non residenti
Le "Modifiche alle ritenute sui dividenti corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo" è stata oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E nella quale l'Amministrazione ha chiarito modifiche normative apportate dalla Finanziaria 2008 (art. 1, commi 67-69, legge n. 244/2007) al regime tributario dei dividendi in uscita.
Con l'intento di adeguare il regime italiano delle ritenute sui "dividendi in uscita" ai principi "europei" della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, la "legge finanziaria per il 2008" ha provveduto a eguagliare il carico fiscale gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella UE e nel SEE (Spazio Economico Europeo) a quello previsto per gli utili corrisposti a soggetti residenti. Per effetto della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%, la ritenuta sui dividendi, a titolo d'imposta, è stata, quindi, fissata all'1,375% (5% del 27,5%). Si ricorda che sulla stessa prevale, qualora applicabile, quella dettata dalla direttiva "madre-figlia", con il soggetto Ue beneficiario del dividendo che, di conseguenza, può chiedere, in alternativa, l'esenzione totale dalla ritenuta o il suo rimborso integrale. La ritenuta ridotta si applica sui dividendi e sui proventi relativi a strumenti fiscalmente considerati similari alle azioni, nonché sui proventi da contratti di associazione in partecipazione con apporti diversi da opere e servizi, non derivanti da stabili organizzazioni nel Territorio dello Stato.
Possono usufruire della ritenuta ridotta enti e società estere che, contemporaneamente:
- siano residenti in uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo facente parte della lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (allo stato attuale - nell?attesa del Dm emanato ai sensi dell?articolo 168-bis del Tuir - il riferimento è il Dm 4 settembre 1996 e la white list utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell?esonero dall?imposta sostitutiva per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari; lista di cui fa parte la sola Norvegia)
- siano soggetti passivi della locale imposta societaria, indipendentemente dalla circostanza che poi, per effetto di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria, di fatto ne siano esenti.