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FISCO, nuove indicazioni su soggetti "temporaneamente esclusi"

Verifica del requisito di "esercizio esclusivo o prevalente" delle attività di assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle che esercitano attività creditizia e finanziaria; determinazione del regime applicabile alle società finanziarie e industriali appartenenti alla medesima fiscal unit; requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare del regime "temporaneo" di integrale deducibilità degli interessi passivi: sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 37, con cui l'Agenzia delle entrate è intervenuta circa le Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa.

Rappresentato in breve il quadro normativo (articolo 96 del Tuir), con riguardo alla corretta individuazione delle holding che beneficano del regime "speciale" (deducibilità al 96% degli interessi passivi), l?Amministrazione finanziaria ha chiarito come la "prevalenza" (necessaria per l'inclusione nel regime speciale) si realizza allorquando il valore di bilancio delle partecipazioni e delle altre poste patrimoniali, derivanti da operazioni di natura finanziaria intercorse con le medesime società partecipate, ecceda il 50% dell'ammontare complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale. Tale considerazione, a livello pratico, esclude dal regime speciale anche le holding finanziarie che, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 113 del Dlgs 385/1993, verificano l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie con i criteri sopra riportati.

In riferimento al regime "temporaneo" di integrale deducibilità degli interessi passivi, contenuto nell'articolo 1, comma 36, della legge finanziaria per il 2008, e, dunque, di esclusione degli stessi dai limiti di deducibilità di cui all'articolo 96 del Tuir, il Fisco ha chiarito che lo stesso trova applicazione solo se:

      -          gli interessi passivi siano corrisposti da parte di una società che abbia i requisiti per rientrare tra le "immobiliari di gestione", ovvero società la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili a terzi;

-          gli stessi interessi siano contratti per l'acquisto e la costruzione di immobili destinati alla locazione, indipendentemente dalla tipologia di immobile che si intende locare (patrimoniale o strumentale per natura);

-          ci sia perfetta corrispondenza tra l'immobile su cui grava l'ipoteca e l'immobile concesso in locazione.

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