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FISCO: Il Sindaco-Dottore non sfugge all'IRAP
Quando il "sindaco" di una società è dottore commercialista, i relativi compensi fanno parte della base imponibile Irap, anche se per quell'attività non si avvale della struttura organizzativa dello studio professionale: questo è il sunto contenuto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in merito, appunto, ai "Compensi derivanti da attività di sindaco di società commerciali - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212".
L'AdE ha ribadito che i redditi prodotti dal commercialista per l'esercizio dell'attività di "sindaco"£, pur non avendo le caratteristiche specifiche per essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e, in quanto tali, soggetti a Irap, non possono essere considerati separatamente.
Per effetto del principio di attrazione, rintracciabile nello stesso articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, i compensi in argomento confluiscono quindi, senza distinzione di sorta, nel complesso del reddito professionale prodotto dal commercialista.
In generale, le retribuzioni corrisposte a coloro che esercitano funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società (associazioni, enti) sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap, purché si tratti di proventi prestabiliti, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza l'utilizzo di una struttura organizzativa. Sulla base di questi presupposti, tali compensi, per il fisco, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La norma (articolo 50 del Tuir) contiene, però, alcune deroghe. Eccedono, infatti, le somme percepite in seguito a collaborazioni connesse ai compiti istituzionali propri dell'attività di lavoro dipendente o comprese nell'ambito della professione svolta dal contribuente.
Risoluzione n. 78 del 25/03/09