La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge, già approvato dal Senato, poi modificato dalla Camera e quindi nuovamente modificato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (A. C. 2320-bis-B). Il testo riproduce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, che era stato già approvato nella scorsa legislatura (Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2008) e presentato in Parlamento (lo scorso 26 febbraio - Atto Camera 3434), ma che ha visto interrompere il proprio iter di approvazione a causa dello scioglimento delle Camere. Successivamente, il testo del disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2008.
Il provvedimento mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie e, allo stesso tempo, conferma le novità approvate nel corso del suo iter parlamentare (s. v. Focus n. 1):
- il termine per l'esercizio della delega legislativa deve, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive. Questo consente un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è invece tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria;
- l'attuazione mediante decreto legislativo di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
È stato anche previsto un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.
Tra le direttive contenute nel provvedimento, di particolare interesse appaiono:
- la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE.
- la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Servizi"). La direttiva - che dovrà essere attuata entro il 28 dicembre 2009 - prevede molti adempimenti a carico degli Stati ed in particolare: la predisposizione di uno Sportello unico attraverso il quale (anche "a distanza e per via elettronica") i prestatori di servizi possono adempiere a tutte le procedure e le formalità per l'accesso e per l'esercizio di attività di servizi; il monitoraggio di tutta la normativa che riguarda l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva; la previsione di forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi;
- la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l?obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;
- la direttiva 2007/66/CE, che riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il Capo II contiene le disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, disposizioni per l'attuazione di direttive e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa.
Il Capo III contiene le disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo ad un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Il regolamento ha previsto la creazione (mediante l'iniziativa autonoma di enti pubblici territoriali e organismi pubblici appartenenti agli Stati membri) di soggetti giuridici di tipo associativo, ai quali si è scelto nella norma attuativa di attribuire natura di ente di diritto pubblico. I GECT hanno il compito di realizzare obiettivi di cooperazione transfrontaliera territoriale.
Il Capo IV contiene le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad alcune decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.